Una società fornitrice di attrezzature mediche ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una clinica sua cliente per canoni di locazione non pagati. Il fallimento si è opposto, sostenendo la nullità dei contratti per conflitto di interessi e la loro inefficacia per mancanza di autorizzazioni durante una procedura di concordato preventivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale del contratto di locazione: per concedere un bene in locazione è sufficiente averne la disponibilità materiale, non essendo necessaria la prova della proprietà.
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