Il Locatore ha intimato lo sfratto per morosità al Conduttore, che non pagava i canoni da quasi un anno. Il Conduttore si è opposto sollevando l'eccezione di inadempimento per infiltrazioni d'acqua dal tetto. La Corte d'Appello ha dichiarato risolto il contratto per morosità, rilevando che il Conduttore ha contestato i vizi solo dopo aver ricevuto l'atto di sfratto, agendo contrariamente a buona fede. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Conduttore. I giudici hanno chiarito che l'eccezione di inadempimento deve rispettare il principio di buona fede e non può essere usata come scusa tardiva per giustificare il mancato pagamento dei canoni, specialmente se i difetti dell'immobile non hanno impedito lo svolgimento dell'attività commerciale.
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