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Art. 1577 Codice Civile — Anno 2024

Altri anni per Art. 1577 Codice Civile

Noleggio a caldo: chi paga i danni? La Cassazione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10560/2024, ha definito le responsabilità in un contratto di noleggio a caldo di una betonpompa. A seguito di un incendio e successivi danni, la Corte ha stabilito che la responsabilità per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché i rischi operativi, ricadono sul fornitore che mette a disposizione anche l'operatore, a meno che il contratto non preveda diversamente. Il caso riguardava la richiesta di risarcimento danni da parte della società fornitrice contro l'utilizzatrice, richiesta respinta in quanto la gestione del mezzo non era mai passata effettivamente a quest'ultima.
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Onere della prova fallimento: oneri del creditore
Una società ha richiesto l'ammissione al passivo fallimentare per un credito risarcitorio, ma la sua domanda è stata respinta per mancanza di prove adeguate, come il contratto originario. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La sentenza ribadisce che l'onere della prova nel fallimento spetta interamente al creditore e che il ricorso in Cassazione non può mirare a un riesame dei fatti, ma solo a censure di legittimità.
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Ratio decidendi: appello inammissibile se non si contesta
Una società che gestiva un impianto sportivo ha richiesto l'ammissione al passivo del fallimento della società proprietaria per un ingente credito relativo a lavori di ristrutturazione. La richiesta è stata respinta in primo e secondo grado. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la società ricorrente non ha contestato una delle ragioni autonome e decisive della sentenza d'appello (la cosiddetta ratio decidendi), ovvero la mancata prova dell'urgenza dei lavori. Tale omissione ha reso irrilevanti tutte le altre censure.
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Responsabilità locatore per infiltrazioni: la Cassazione
Un'azienda subisce danni a merce e attrezzature a causa di infiltrazioni d'acqua nel locale commerciale affittato. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4578/2024, ha rigettato il ricorso del proprietario, chiarendo la natura della responsabilità del locatore. La Corte ha precisato che tale responsabilità non deriva dalla custodia della cosa (art. 2051 c.c.), bensì da un inadempimento contrattuale per vizi della cosa locata (art. 1578 c.c.). Inoltre, ha confermato la possibilità di un concorso di colpa del conduttore se non avvisa tempestivamente il locatore del problema.
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