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Art. 1569 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

Altri anni per Art. 1569 Codice Civile

Rinnovo tacito e clausole vessatorie: firma cumulativa nulla
La Società Cliente ha contestato la validità della clausola di un contratto di vigilanza che prevedeva il rinnovo automatico quinquennale, ritenendola una clausola vessatoria non specificamente approvata per iscritto. L'Istituto di Vigilanza sosteneva invece la piena validità del rinnovo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Istituto di Vigilanza, confermando che la clausola di rinnovo tacito e clausole vessatorie inserite in moduli unilaterali richiedono una specifica e separata sottoscrizione per iscritto. Un richiamo cumulativo e numerico in calce al contratto non è sufficiente a soddisfare tale requisito. Di conseguenza, venuta meno la clausola di rinnovo, il contratto si è trasformato a tempo indeterminato, legittimando il recesso libero della Società Cliente e obbligando l'Istituto alla restituzione dei canoni percepiti indebitamente.
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Obligatio propter rem: uso condominiale e proprietà
Una proprietaria ha citato in giudizio il proprio condominio per ottenere un compenso per l'utilizzo della guardiola di sua esclusiva proprietà. Le corti di merito avevano respinto la richiesta, invocando una presunta 'obligatio propter rem' che vincolava l'immobile all'uso condominiale gratuito. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando che tali obbligazioni sono tipiche e non possono essere create al di fuori dei casi previsti dalla legge. L'uso di fatto di un bene privato non crea un obbligo di concessione gratuita. Pertanto, il condominio è tenuto a versare un corrispettivo, in un rapporto assimilabile alla locazione.
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Recesso appalto servizi: preavviso e validità
Un fornitore di servizi di guardiania ha contestato il recesso da un contratto a tempo indeterminato a causa di un preavviso troppo breve. La Corte di Cassazione ha stabilito che in un recesso appalto servizi di questo tipo, un preavviso inadeguato non rende nullo il recesso stesso. L'atto rimane valido, ma la sua efficacia viene posticipata alla fine di un termine congruo, stabilito dal giudice. Di conseguenza, il prestatore del servizio ha diritto al corrispettivo solo per la durata di questo periodo di preavviso esteso.
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