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Art. 1569 Codice Civile — Anno 2025

Altri anni per Art. 1569 Codice Civile

Obligatio propter rem: uso condominiale e proprietà
Una proprietaria ha citato in giudizio il proprio condominio per ottenere un compenso per l'utilizzo della guardiola di sua esclusiva proprietà. Le corti di merito avevano respinto la richiesta, invocando una presunta 'obligatio propter rem' che vincolava l'immobile all'uso condominiale gratuito. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando che tali obbligazioni sono tipiche e non possono essere create al di fuori dei casi previsti dalla legge. L'uso di fatto di un bene privato non crea un obbligo di concessione gratuita. Pertanto, il condominio è tenuto a versare un corrispettivo, in un rapporto assimilabile alla locazione.
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Recesso appalto servizi: preavviso e validità
Un fornitore di servizi di guardiania ha contestato il recesso da un contratto a tempo indeterminato a causa di un preavviso troppo breve. La Corte di Cassazione ha stabilito che in un recesso appalto servizi di questo tipo, un preavviso inadeguato non rende nullo il recesso stesso. L'atto rimane valido, ma la sua efficacia viene posticipata alla fine di un termine congruo, stabilito dal giudice. Di conseguenza, il prestatore del servizio ha diritto al corrispettivo solo per la durata di questo periodo di preavviso esteso.
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