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Art. 1569 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1569 Codice Civile

Indennizzo per ritardata attivazione telefonica: gestore condannato
Un imprenditore individuale richiedeva nel 2007 l'attivazione della linea telefonica e della connessione internet per la propria sede, ma la compagnia telefonica completava l'allaccio solo nel 2011. I giudici di merito condannavano il gestore a corrispondere oltre ventimila euro di indennizzo per ritardata attivazione telefonica, applicando i parametri stabiliti dalle delibere dell'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni). L'operatore ricorreva in Cassazione sostenendo che le tabelle AGCOM valessero solo nelle conciliazioni amministrative e non nei tribunali civili. La Suprema Corte ha respinto il ricorso della compagnia telefonica, confermando che il giudice ordinario può calcolare l'indennizzo automatico utilizzando i criteri regolamentari di settore per quantificare il disagio patito dall'utente a causa della prolungata inadempienza.
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Onere della prova inadempimento esclusiva: chi dimostra il torto?
Un Distributore ha citato in giudizio un Fornitore, sostenendo che quest'ultimo avesse violato un patto di esclusiva vendendo prodotti ad altri, prima di recedere dal contratto. Il Distributore chiedeva la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. I Giudici di merito hanno respinto le sue richieste. La Suprema Corte ha confermato queste decisioni, ribadendo che l'onere della prova dell'inadempimento di un'obbligazione negativa (come un patto di esclusiva) spetta al creditore. Il Distributore non ha dimostrato la violazione del patto di esclusiva da parte del Fornitore, portando al rigetto del suo ricorso.
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Somministrazione di acqua non potabile: il Comune deve risarcire
Alcuni cittadini hanno citato in giudizio il Comune, gestore del servizio idrico, chiedendo il risarcimento dei danni e la riduzione del canone a causa della somministrazione di acqua non potabile, contenente arsenico e uranio oltre i limiti di legge. Il Giudice di Pace e il Tribunale hanno accolto la domanda, riducendo la tariffa del 50%. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune, confermando che il rapporto tra utente e gestore ha natura privatistica. Di conseguenza, l'erogazione di acqua non conforme ai parametri di legge costituisce un grave inadempimento contrattuale. La Corte ha chiarito che il Comune, operando in regime di monopolio, non può interrompere il servizio a proprio piacimento e deve risarcire i cittadini per la somministrazione di acqua non potabile.
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