La società fornitrice di energia ha agito contro un utente a seguito della manomissione del contatore, riscontrata tramite un foro nel vetro che consentiva l'alterazione dei consumi. L'utente ha contestato l'addebito sostenendo che il guasto derivasse dal crollo del tetto causato dal maltempo e dichiarando il mancato utilizzo degli elettrodomestici. I giudici di merito hanno accolto la domanda della società fornitrice, dichiarando risolto il contratto e condannando l'utente al pagamento di oltre 3.200 euro per consumi stimati. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'utente. La Suprema Corte ha ribadito che l'intestatario dell'utenza risponde della manomissione del contatore per violazione del dovere di vigilanza e custodia dell'impianto.
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