Una società fornitrice di energia ha richiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito per consumi presunti, derivanti da un allaccio abusivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando le decisioni dei gradi inferiori. La motivazione risiede nella mancata prova da parte della società creditrice sia del momento esatto in cui è iniziata la manomissione, sia delle tariffe applicabili, non avendo depositato il contratto di fornitura. La Corte ha ribadito che l'onere di provare l'esatto ammontare del credito spetta al fornitore.
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