Un utente ha chiesto al Giudice di Pace la restituzione di somme versate a una società idrica, contestando addebiti basati su consumi presuntivi e utenze inattive. Il Giudice di Pace ha accolto la domanda dell'utente senza esaminare l'eccezione di compensazione dell'azienda. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello del gestore, ritenendo la causa decisa secondo equità per modico valore e priva dei requisiti di impugnazione vincolata. La Corte di Cassazione ha ribaltato la pronuncia: anche in caso di giudizio secondo equità, l'appello è pienamente ammissibile se denuncia la violazione di norme del processo o dei principi regolatori della materia, con il dovere del magistrato di riqualificare il gravame. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'azienda, cassando la sentenza con rinvio.
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