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Art. 151 Codice Penale — Anno 2026

Altri anni per Art. 151 Codice Penale

Remissione tacita della querela: l’assenza in aula non salva
Un passeggero ha aggredito con dei calci un controllore ferroviario che gli aveva chiesto il pagamento maggiorato del biglietto e l'esibizione del documento d'identità. Condannato nei precedenti gradi di giudizio, l'imputato ha proposto ricorso in Cassazione. Tra i motivi di difesa, ha sostenuto che la mancata presentazione della vittima all'udienza equivalesse a una remissione tacita della querela. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'assenza del querelante non costituisce una remissione tacita della querela automatica. Questa ipotesi si verifica solo se la vittima ha ricevuto una citazione specifica come testimone, contenente l'avviso espresso che la mancata comparizione comporta la rinuncia alla querela. Di conseguenza, la condanna dell'imputato è stata confermata.
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Abolitio criminis e leva militare: perché la condanna resta
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un cittadino condannato nel 1982 per mancanza alla chiamata alle armi, il quale invocava l'abolitio criminis a seguito della sospensione della leva obbligatoria. Il ricorrente sosteneva che l'equiparazione tra servizio militare e civile, sancita dalla Corte Costituzionale, rendesse la sua condotta non più penalmente rilevante. Tuttavia, i giudici hanno chiarito che l'articolo 151 del codice penale militare di pace non è stato abrogato, ma solo reso inoperante dalla sospensione del servizio di leva. Inoltre, il condannato non aveva mai presentato domanda per il servizio civile alternativo, limitandosi a non presentarsi al distretto. Di conseguenza, non sussistono i presupposti per la revoca della condanna, poiché il fatto costituisce ancora reato nell'ordinamento vigente, nonostante il mutato contesto normativo sulla leva.
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