Un cittadino, già condannato per rifiuto del servizio militare, ha chiesto al Tribunale di revocare la sua condanna, sostenendo l'abrogazione del reato militare a seguito della legge che ha sospeso la leva obbligatoria. Il Tribunale ha respinto la richiesta. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. Ha chiarito che le nuove leggi non hanno abrogato il reato in sé, ma hanno rimosso una norma integratrice per i giovani soggetti alla leva fino al 2005. Poiché la condanna era già irrevocabile, il principio di non punibilità per abrogazione non si applicava. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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