Il caso riguarda un condannato che ha impugnato la revoca dell'indulto, contestando la data di consumazione del reato di bancarotta fraudolenta. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per il reato di bancarotta fraudolenta, il momento della consumazione coincide con la sentenza dichiarativa di fallimento. Questa data rappresenta una condizione obiettiva di punibilità e determina il calcolo dei termini per l'applicazione di amnistia e indulto. Poiché la revoca dell'indulto era già stata decisa in modo definitivo e vi erano altre condanne non contestate dal ricorrente, la Cassazione ha confermato il provvedimento di revoca, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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