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Art. 151 Codice Penale — Anno 2023

Altri anni per Art. 151 Codice Penale

Bancarotta fraudolenta: la data del fallimento revoca l’indulto
Il caso riguarda un condannato che ha impugnato la revoca dell'indulto, contestando la data di consumazione del reato di bancarotta fraudolenta. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per il reato di bancarotta fraudolenta, il momento della consumazione coincide con la sentenza dichiarativa di fallimento. Questa data rappresenta una condizione obiettiva di punibilità e determina il calcolo dei termini per l'applicazione di amnistia e indulto. Poiché la revoca dell'indulto era già stata decisa in modo definitivo e vi erano altre condanne non contestate dal ricorrente, la Cassazione ha confermato il provvedimento di revoca, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Prescrizione reato: non si applica dopo la condanna
La Corte di Cassazione ha stabilito che la prescrizione del reato, se maturata prima che la sentenza di condanna diventi definitiva, non può essere dichiarata dal giudice in fase esecutiva. La ricorrente sosteneva che il termine di prescrizione fosse scaduto prima della condanna irrevocabile, ma la Corte ha respinto il ricorso, affermando il principio dell'intangibilità del giudicato penale. Le cause di estinzione del reato rilevabili in sede esecutiva sono solo quelle che intervengono dopo la condanna definitiva.
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