La Corte di Cassazione ha stabilito che la sospensione della leva obbligatoria non ha comportato l'abolizione del reato di rifiuto servizio militare. Di conseguenza, una condanna per tale reato, divenuta definitiva prima della riforma, non può essere revocata. La Corte ha sottolineato il principio di continuità normativa tra la vecchia e la nuova disciplina, affermando che il giudicato penale preclude l'applicazione retroattiva della legge più favorevole.
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