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Art. 1477 Codice Civile — Sezione Sesta Penale

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Mancata esecuzione dolosa: obblighi post-asta
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33858/2024, ha stabilito che il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice sussiste anche quando il debitore esecutato danneggia o sottrae beni dall'immobile pignorato dopo l'aggiudicazione all'asta, ma prima della materiale consegna all'acquirente. La Corte ha chiarito che l'obbligo di custodia del bene, in capo al debitore, permane fino al rilascio effettivo dell'immobile, poiché il vincolo del pignoramento e la tutela dell'autorità giudiziaria si estendono fino a quel momento.
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