Un fornitore ottiene un decreto ingiuntivo per il saldo di lavori su un impianto. Il committente si oppone, sostenendo di aver già pagato più di quanto pattuito in un preventivo. La Cassazione conferma le decisioni di merito, rigettando il ricorso del fornitore e chiarendo che la sola fattura non costituisce adeguata prova del credito nel giudizio di opposizione. Spetta al creditore dimostrare con ogni mezzo l'esistenza e l'ammontare della sua pretesa, senza poter fare affidamento sulla CTU per colmare le proprie lacune probatorie.
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