Un acquirente firma un contratto preliminare per un terreno, versando 246.000 euro tra caparra e acconto. La vendita è subordinata alla firma di una convenzione urbanistica con il Comune entro una certa data. Poiché la convenzione non viene mai firmata, l'acquirente chiede la restituzione dei soldi. Gli eredi della venditrice si oppongono, volendo trattenere la caparra. La Corte di Cassazione dà ragione all'acquirente. I giudici chiariscono che la mancata approvazione del progetto da parte della Pubblica Amministrazione costituisce una condizione risolutiva negativa e non un inadempimento. Di conseguenza, il contratto perde efficacia in modo automatico e retroattivo, obbligando i venditori a restituire l'intera somma ricevuta, senza poter trattenere alcuna caparra.
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