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Art. 144 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 144 Codice Civile

Ipoteca su fondo patrimoniale: legittima per multe dell’ex manager
L'Agente della Riscossione ha iscritto un'ipoteca su fondo patrimoniale a carico di una casa di proprietà di un ex presidente di banca. L'ente intendeva garantire sanzioni pecuniarie applicate dalle Autorità di Vigilanza per violazione dei doveri di controllo. Il debitore ha contestato la misura sostenendo che le sanzioni amministrative rappresentavano debiti estranei ai bisogni della famiglia e quindi ineseguibili sul fondo. I giudici di merito hanno confermato la piena legittimità dell'ipoteca: i cospicui compensi dell'amministratore alimentavano in modo quasi esclusivo l'alto tenore di vita familiare. Di conseguenza, le sanzioni collegate alla gestione della carica costituivano un rischio fisiologico e inerente all'attività lavorativa a vantaggio della famiglia. La Corte di Cassazione ha convalidato la decisione e ha respinto il ricorso dell'ex amministratore.
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Rapporti patrimoniali tra coniugi: nessun rimborso per la casa
Il caso riguarda i rapporti patrimoniali tra coniugi dopo la fine della convivenza. Il Marito ha chiesto la restituzione delle somme versate per l'acquisto, il mutuo e la ristrutturazione della casa familiare, intestata esclusivamente alla Moglie per ragioni di opportunità economica e protezione dai creditori. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Marito, confermando che tali esborsi non sono rimborsabili. La Corte ha stabilito che i trasferimenti di denaro eseguiti durante il matrimonio per realizzare un progetto di vita comune rientrano nel dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia. Di conseguenza, tali somme si presumono versate in adempimento di un'obbligazione naturale e sono irripetibili, escludendo l'azione di arricchimento senza causa, a meno che non si provi un titolo diverso o una palese sproporzione rispetto alle capacità economiche del coniuge che ha pagato.
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Esenzione IMU prima casa: coniugi divisi ma tasse azzerate
Un proprietario ha impugnato l'accertamento del Comune che gli negava l'esenzione IMU prima casa per un appartamento in cui risiedeva, motivando il rifiuto col fatto che la moglie e il figlio risiedevano in un altro immobile di proprietà. La Corte di Cassazione, applicando i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale, ha accolto il ricorso del contribuente. I giudici hanno chiarito che l'agevolazione spetta a ciascun coniuge che dimori e risieda effettivamente in un immobile, a prescindere da dove risieda il resto del nucleo familiare. Di conseguenza, il proprietario ha ottenuto il riconoscimento del beneficio fiscale e l'annullamento della tassazione illegittima.
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Esenzione IMU abitazione principale: coniugi distanti ma esenti
Il Contribuente ha impugnato un avviso di accertamento con cui il Comune negava l'esenzione IMU abitazione principale per un immobile a Napoli, contestando che il coniuge risiedeva in un'altra casa. Il Comune negava anche l'esenzione per una cappella privata accatastata come B/7. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Contribuente. Richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, i giudici hanno stabilito che l'esenzione spetta a ciascun coniuge che dimori e risieda effettivamente nel proprio immobile, a prescindere dalla residenza dell'altro. Inoltre, l'esenzione spetta anche alla cappella privata, poiché la categoria catastale B/7 fa presumere la destinazione esclusiva al culto, senza necessità di apertura al pubblico. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la decisione precedente, riconoscendo entrambe le esenzioni fiscali.
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Esenzione IMU abitazione principale: coniugi divisi ma esenti
Il caso nasce dal ricorso di un cittadino contro il Comune che gli aveva negato l'esenzione IMU abitazione principale per un appartamento e per una cappella privata. I giudici d'appello avevano dato ragione al Comune, ritenendo che il nucleo familiare risiedesse altrove. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del contribuente. Sulla base della storica sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, la Cassazione ha chiarito che l'agevolazione spetta al possessore che dimora e risiede nell'immobile, a prescindere da dove risiedano il coniuge e il resto della famiglia. Inoltre, la Corte ha riconosciuto l'esenzione anche per la cappella privata (categoria catastale B/7), in quanto destinata esclusivamente al culto. Il contribuente ha quindi vinto la causa, ottenendo l'annullamento delle tasse pretese dal Comune per entrambi gli immobili.
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