Un contribuente ha impugnato tre avvisi di accertamento ICI per gli anni 2010, 2011 e 2012 relativi a un immobile di sua proprietà, chiedendo l'esenzione ICI abitazione principale. Il proprietario sosteneva che l'immobile fosse destinato ai bisogni familiari perché inserito in un fondo patrimoniale, sebbene la moglie e i figli risiedessero anagraficamente in un'altra abitazione. Egli eccepiva inoltre la nullità degli atti per vizi nella procedura di accertamento con adesione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del contribuente. I giudici hanno chiarito che il fondo patrimoniale non dimostra l'uso dell'immobile come dimora abituale della famiglia. L'agevolazione spetta solo se l'intero nucleo familiare risiede e dimora nell'immobile, salvo prova rigorosa di separazione.
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