La Corte di Cassazione ha esaminato un caso relativo a un contratto preliminare di vendita immobiliare. I promissari acquirenti, pur essendo a conoscenza di irregolarità urbanistiche, si erano impegnati a sanarle ma non hanno adempiuto. La promittente venditrice ha quindi esercitato il recesso, trattenendo la cospicua caparra confirmatoria versata. La Corte ha confermato la legittimità del recesso, stabilendo che la nullità per abusi edilizi non si applica al contratto preliminare e che l'importo della caparra confirmatoria non è riducibile dal giudice, a differenza della clausola penale.
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