Un acquirente stipula un accordo per l'acquisto di un appartamento. Successivamente, scopre che il frazionamento necessario per l'abitabilità costringe a passare dal bagno per accedere al giardino. Questo dettaglio non era stato chiarito al momento della firma. L'acquirente chiede quindi la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei venditori. La Corte d'Appello accoglie la domanda, ordinando la restituzione del doppio della caparra e dell'acconto. I venditori ricorrono in Cassazione, sostenendo che la modifica fosse di scarsa importanza. La Suprema Corte rigetta il ricorso, confermando che la modifica strutturale altera in modo sostanziale il bene promesso in vendita. L'acquirente vince definitivamente la causa e i venditori devono rimborsare tutte le spese legali.
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