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Art. 1381 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 1381 Codice Civile

Contratto preliminare di locazione: vincolo valido per l’azienda
Una ex socia e amministratrice ha ceduto gratuitamente le proprie quote societarie al figlio, con l'accordo che la società avrebbe stipulato un contratto di locazione commerciale per un immobile di sua proprietà. In seguito, la società ha rifiutato la firma, sostenendo che l'impegno vincolasse solo il singolo firmatario come promessa del terzo e non l'ente. La proprietaria ha chiesto al giudice l'attuazione del contratto preliminare di locazione ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile. La Corte di Cassazione ha confermato la validità dell'intesa, rigettando il ricorso dell'azienda. I giudici hanno chiarito che la spendita del nome della società si può desumere per presunzioni dal contesto complessivo dell'accordo familiare. La società deve rispettare l'affitto e pagare le spese legali.
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Accesso al fondo confinante: quando il vicino può bloccare i lavori
Una società di ristorazione ha avviato lavori di ristrutturazione edilizia utilizzando un'area esterna di proprietà del vicino. Il vicino, dopo un iniziale consenso, ha negato l'accesso al fondo confinante, bloccando il cantiere. La società ha chiesto il risarcimento dei danni, invocando un precedente accordo stipulato dal vicino con i proprietari dell'immobile (soci della stessa azienda) e la violazione del dovere di non recare danno. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. I giudici hanno stabilito che l'accordo contrattuale vincolava solo i firmatari originari e non la società, soggetto giuridico distinto. Inoltre, il proprietario ha esercitato legittimamente il proprio diritto di proprietà, escludendo qualsiasi responsabilità extracontrattuale per il mancato accesso al fondo confinante.
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Società di fatto: l’assegno amichevole che diventa un debito
Un cittadino si oppone a un decreto ingiuntivo per oltre centomila euro emesso a favore di una società creditrice. Il ricorrente sostiene di aver consegnato un assegno in bianco a un amico solo per un piccolo pagamento, ma il titolo è stato poi riempito per una cifra enorme e consegnato come garanzia. I giudici di merito ritengono che tra i due esistesse una vera e propria società di fatto, desunta da comportamenti concreti come la gestione comune degli affari, e qualificano l'assegno privo di data come promessa di pagamento. Il ricorrente si rivolge alla Cassazione contestando l'esistenza della società di fatto e l'uso dell'assegno. Con questa ordinanza, la Suprema Corte non decide nel merito ma rimette la causa alla pubblica udienza per un approfondimento.
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