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Art. 1381 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

Altri anni per Art. 1381 Codice Civile

Responsabilità solidale datore di lavoro: il caso del FIS
La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità solidale del datore di lavoro cedente e cessionario per il pagamento di somme equivalenti all'integrazione salariale (FIS) non percepita dai lavoratori a seguito di un trasferimento di ramo d'azienda. La Corte ha chiarito che la domanda per differenze retributive può essere riqualificata dal giudice come richiesta di risarcimento, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, e che la garanzia dell'art. 2112 c.c. copre tutti i crediti del lavoratore, inclusi quelli di natura risarcitoria.
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Responsabilità solidale: cedente e cessionario obbligati
Un gruppo di lavoratori, trasferiti a seguito di affitto di ramo d'azienda, non ha ricevuto l'integrazione salariale (FIS) a causa del rigetto della domanda da parte dell'INPS. La Cassazione ha confermato la responsabilità solidale dell'azienda cedente e di quella cessionaria per il pagamento di una somma corrispondente all'integrazione mancata, rigettando le eccezioni di ultrapetizione e la limitazione della responsabilità.
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Promessa del fatto del terzo: no a danni se c’è indennizzo
Un gruppo di lavoratori, licenziati dopo il fallimento del loro datore di lavoro, ha citato in giudizio una società aeroportuale e un ente regionale. La società aveva promesso, tramite un accordo, di favorire la loro ricollocazione professionale (promessa del fatto del terzo). Una precedente sentenza aveva già concesso ai lavoratori un indennizzo ai sensi dell'art. 1381 c.c., stabilendo che la società aveva agito diligentemente ma la ricollocazione era fallita per cause esterne. In questa nuova causa, i lavoratori chiedevano un risarcimento del danno per inadempimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che l'indennizzo e il risarcimento del danno sono rimedi alternativi e non cumulabili. Essendo già stata accertata l'assenza di colpa della società (giudicato), non era possibile avanzare una nuova pretesa basata sulla colpa. Anche le richieste verso l'ente regionale sono state respinte per carenza di prova.
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Iscrizione fondo previdenza: il CCNL è decisivo
Una società contestava l'obbligo di iscrizione al fondo previdenza di un proprio dipendente, in quanto non svolgeva mansioni tipiche del settore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il criterio determinante è l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria al rapporto di lavoro, a prescindere dall'attività concreta svolta dal dipendente.
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Contratto a favore di terzo: No al reintegro
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di alcuni lavoratori licenziati da una società cessionaria che chiedevano il reintegro presso la società cedente originaria. La Corte ha qualificato l'accordo sindacale alla base della cessione come un contratto a favore di terzo, stabilendo che l'inadempimento dell'obbligo di garantire l'occupazione da parte della cedente può dar luogo solo a un risarcimento del danno e non a una reintegrazione in forma specifica, pretesa peraltro non formulata dai lavoratori. Di conseguenza, il ricorso principale è stato respinto.
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Risarcimento in forma specifica: limiti e obblighi
Un lavoratore, licenziato da un'azienda subentrante, ha citato in giudizio l'impresa originaria chiedendo la reintegrazione sulla base di un vecchio accordo di garanzia occupazionale. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, chiarendo che quando un'azienda si impegna a garantire che un terzo mantenga l'occupazione, la violazione di tale patto non consente un risarcimento in forma specifica (come la reintegrazione), ma solo un risarcimento monetario. La sentenza distingue nettamente tra l'obbligo di garantire l'azione di un terzo e l'obbligo di agire direttamente.
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Obbligo di assunzione: no a promesse politiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di alcuni lavoratori che rivendicavano un obbligo di assunzione da parte di una Regione e delle sue società partecipate. La Corte ha confermato le decisioni dei giudici di merito, stabilendo che gli accordi e gli incontri richiamati dai lavoratori avevano una natura meramente politica e programmatica, insufficiente a creare un obbligo giuridicamente vincolante o un legittimo affidamento tutelabile.
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