Una società erogatrice stipulava un accordo energetico con un condominio di alloggi pubblici. Al patto partecipava anche l'ente gestore dell'edilizia residenziale, assumendo unicamente il compito di pagare i corrispettivi per conto dello stabile. In seguito, l'amministratore condominiale inviava una disdetta tardiva e rifiutava le forniture per affidarsi a un'altra impresa. Il fornitore citava in giudizio l'ente pubblico gestore per ottenere il risarcimento dei profitti quinquennali persi a seguito del mancato rinnovo. La Corte di Cassazione ha respinto la domanda dell'impresa. L'impegno assunto dall'ente gestore copriva solo le bollette ordinarie e le specifiche penali contrattuali pattuite. Dunque, a fronte di un contestato recesso dal contratto di fornitura, la violazione dell'affidamento e il risarcimento del danno da mancata esecuzione ricadono unicamente sul committente che ha rifiutato il servizio, non sull'ente pagatore.
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