Un'Azienda Fornitrice ha chiesto il pagamento di capi di abbigliamento a una Commerciante tramite decreto ingiuntivo. La Commerciante ha contestato, sostenendo che nessun contratto si era perfezionato. L'Azienda Fornitrice aveva modificato unilateralmente le condizioni di pagamento della proposta originale, trasformando l'accettazione in una nuova proposta. La Commerciante non ha accettato questa nuova proposta. La Corte di Cassazione ha confermato che l'accettazione non conforme, anche per modifiche secondarie, equivale a una nuova proposta. Senza accettazione, il contratto non si è concluso. Il ricorso dell'Azienda Fornitrice è stato rigettato, condannandola alle spese.
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