Una società committente cita in giudizio l'impresa appaltatrice e i professionisti per gravi vizi in un'opera di consolidamento. La Corte d'Appello rigetta la domanda, ravvisando una tacita remissione di debito nel fatto che le parti avessero stipulato un secondo contratto per rimediare ai vizi. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, stabilendo che la remissione di debito è un'eccezione che deve essere sollevata dalla parte interessata e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, soprattutto senza aver prima stimolato il dibattito tra le parti (il contraddittorio). La sentenza viene cassata con rinvio.
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