La Corte di Cassazione stabilisce un principio fondamentale in materia di obbligazione risarcitoria condominiale. Un nuovo proprietario non è responsabile per i danni causati dalle parti comuni verificatisi prima del suo acquisto. La responsabilità è di natura extracontrattuale e personale, quindi rimane in capo a chi era proprietario al momento del fatto dannoso. Di conseguenza, la delibera condominiale che addebita tali costi al nuovo acquirente è illegittima. Il caso riguardava una società immobiliare a cui era stato chiesto di contribuire al risarcimento per allagamenti avvenuti nel 1993, ben prima che acquistasse l'immobile nel 2004.
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