Un'impresa appaltatrice ha citato in giudizio un ente committente per ottenere il ricalcolo delle somme residue e il risarcimento del maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie a seguito dei ritardi nei pagamenti relativi alla costruzione di una diga. L'impresa ha basato le proprie pretese su un vecchio lodo arbitrale. La Corte d'Appello ha rigettato le domande, ritenendo la richiesta del maggior danno coperta da giudicato e rilevando l'assenza di un interesse concreto ad agire, data la presenza di un titolo esecutivo già esistente. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'impresa a causa del mancato rispetto dei requisiti di specificità, in quanto non sono stati riprodotti adeguatamente il testo del lodo e gli accordi intervenuti. Di conseguenza, è diventato inefficace il ricorso incidentale del committente. L'impresa è stata condannata al pagamento delle spese di lite e al versamento del doppio del contributo unificato.
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