LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 1301 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1301 Codice Civile

Maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie e giudicato
Un'impresa appaltatrice ha citato in giudizio un ente committente per ottenere il ricalcolo delle somme residue e il risarcimento del maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie a seguito dei ritardi nei pagamenti relativi alla costruzione di una diga. L'impresa ha basato le proprie pretese su un vecchio lodo arbitrale. La Corte d'Appello ha rigettato le domande, ritenendo la richiesta del maggior danno coperta da giudicato e rilevando l'assenza di un interesse concreto ad agire, data la presenza di un titolo esecutivo già esistente. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'impresa a causa del mancato rispetto dei requisiti di specificità, in quanto non sono stati riprodotti adeguatamente il testo del lodo e gli accordi intervenuti. Di conseguenza, è diventato inefficace il ricorso incidentale del committente. L'impresa è stata condannata al pagamento delle spese di lite e al versamento del doppio del contributo unificato.
Continua »
Fideiussione e accordi di ristrutturazione debiti
La Corte di Cassazione ha stabilito che, negli accordi di ristrutturazione dei debiti con efficacia estesa ai creditori non aderenti, la **Fideiussione** non si estingue automaticamente. Nonostante il debito principale venga rimodulato, il creditore conserva il diritto di agire contro i garanti. Inoltre, la sentenza chiarisce che il cessionario di crediti in blocco deve fornire prova rigorosa dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione di acquisto, non essendo sufficiente la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale se la titolarità viene contestata.
Continua »
Rottamazione quater: estinzione e co-obbligati
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito l'impatto della rottamazione quater sui processi civili pendenti. Il caso riguardava alcuni fideiussori che contestavano cartelle esattoriali relative a un finanziamento bancario garantito da un fondo pubblico. La Corte ha stabilito che il perfezionamento della definizione agevolata avviene con il pagamento della prima rata, determinando l'estinzione del giudizio. Tale effetto estintivo e liberatorio si estende anche al co-obbligato in solido che non ha aderito alla procedura, garantendo l'uniformità del trattamento per i debiti riscossi tramite ruolo, anche se di natura non tributaria.
Continua »