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Art. 1301 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1301 Codice Civile

Transazione e debito solidale: gli effetti inattesi sul direttore dei lavori
Un'azienda ha citato in giudizio il Direttore dei Lavori per inadempienze contrattuali, chiedendo un risarcimento. Il Direttore dei Lavori ha invocato l'efficacia di una transazione (accordo) stipulata dall'azienda con il Fallimento dell'impresa appaltatrice. La Corte d'Appello ha riconosciuto che gli effetti della transazione si estendevano anche al Direttore dei Lavori, riducendo il suo debito. L'azienda ha presentato ricorso per revocazione, sostenendo un errore di fatto nella precedente sentenza di Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che gli effetti della transazione con un condebitore solidale si estendono agli altri, anche se non direttamente coinvolti nell'accordo.
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Restituzione trattenute fiscali: il Fisco sconta ma l’azienda paga
Un'azienda in amministrazione straordinaria ha operato ritenute fiscali sulle retribuzioni di un dipendente durante la sospensione tributaria post-sisma. In seguito, la società ha aderito al condono fiscale pagando all'Erario solo il 10% del debito tributario complessivo. Il lavoratore ha promosso un'azione per ottenere la restituzione trattenute fiscali relative al restante 90% non versato al Fisco. L'azienda sosteneva che il condono fosse un beneficio riservato unicamente al sostituto d'imposta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società datrice di lavoro. I giudici hanno stabilito che le somme prelevate dalla busta paga appartengono al dipendente. Il datore di lavoro non possiede alcun titolo giuridico per trattenere la quota condonata dallo Stato. L'azienda deve restituire l'intero importo residuo con rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati dalla data delle singole trattenute.
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Condono e rimborso trattenute fiscali: l’azienda paga
Un'azienda datrice di lavoro operava trattenute stipendiali IRPEF al proprio dipendente senza versarle subito al fisco a causa di una sospensione legata a un evento sismico. In seguito, la società aderiva al condono fiscale estinguendo il debito tributario con il pagamento ridotto al dieci per cento della somma. Il lavoratore agiva quindi per ottenere il rimborso trattenute fiscali per la restante quota del novanta per cento rimasta nelle casse aziendali. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell'azienda alla restituzione totale del residuo trattenuto e non versato, riconoscendo gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a partire dalla data dei singoli prelievi in busta paga.
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Sostituto d’imposta: il condono non arricchisce l’azienda
Un lavoratore ha chiesto la restituzione delle trattenute IRPEF operate sulla sua busta paga dal datore di lavoro, che agiva come sostituto d'imposta. L'azienda, a causa di una sospensione per un terremoto, non aveva versato le somme e aveva poi aderito a un condono fiscale, pagando solo il dieci per cento del debito. La Corte di Cassazione ha confermato che il datore di lavoro non può trattenere il restante novanta per cento delle somme. Essendo il lavoratore il vero debitore del fisco, il beneficio del condono spetta a lui. Di conseguenza, il sostituto d'imposta deve restituire al dipendente le somme trattenute e non versate, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria calcolati dal momento della trattenuta.
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