Un lavoratore ha chiesto la restituzione delle trattenute IRPEF operate sulla sua busta paga dal datore di lavoro, che agiva come sostituto d'imposta. L'azienda, a causa di una sospensione per un terremoto, non aveva versato le somme e aveva poi aderito a un condono fiscale, pagando solo il dieci per cento del debito. La Corte di Cassazione ha confermato che il datore di lavoro non può trattenere il restante novanta per cento delle somme. Essendo il lavoratore il vero debitore del fisco, il beneficio del condono spetta a lui. Di conseguenza, il sostituto d'imposta deve restituire al dipendente le somme trattenute e non versate, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria calcolati dal momento della trattenuta.
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