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Art. 1301 Codice Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 1301 Codice Civile

Maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie e giudicato
Un'impresa appaltatrice ha citato in giudizio un ente committente per ottenere il ricalcolo delle somme residue e il risarcimento del maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie a seguito dei ritardi nei pagamenti relativi alla costruzione di una diga. L'impresa ha basato le proprie pretese su un vecchio lodo arbitrale. La Corte d'Appello ha rigettato le domande, ritenendo la richiesta del maggior danno coperta da giudicato e rilevando l'assenza di un interesse concreto ad agire, data la presenza di un titolo esecutivo già esistente. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'impresa a causa del mancato rispetto dei requisiti di specificità, in quanto non sono stati riprodotti adeguatamente il testo del lodo e gli accordi intervenuti. Di conseguenza, è diventato inefficace il ricorso incidentale del committente. L'impresa è stata condannata al pagamento delle spese di lite e al versamento del doppio del contributo unificato.
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Restituzione ritenute IRPEF: il condono non arricchisce l’azienda
Un lavoratore ha richiesto la restituzione ritenute IRPEF operate sulla sua busta paga dal datore di lavoro e mai versate allo Stato. L'azienda, infatti, aveva beneficiato di un condono fiscale pagando solo il 10% del debito a seguito del terremoto di Siracusa del 1990. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda in amministrazione straordinaria. I giudici hanno stabilito che il condono fiscale cancella il debito anche per il lavoratore. Di conseguenza, le somme trattenute e non versate devono essere restituite al dipendente, poiché fanno parte della sua retribuzione lorda. Trattandosi di crediti di lavoro, su tali somme spettano anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati a partire dal momento in cui sono state effettuate le trattenute originarie.
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Sostituto d’imposta: il condono non arricchisce l’azienda
Un lavoratore ha chiesto la restituzione delle trattenute IRPEF operate sulla sua busta paga dal datore di lavoro, che agiva come sostituto d'imposta. L'azienda, a causa di una sospensione per un terremoto, non aveva versato le somme e aveva poi aderito a un condono fiscale, pagando solo il dieci per cento del debito. La Corte di Cassazione ha confermato che il datore di lavoro non può trattenere il restante novanta per cento delle somme. Essendo il lavoratore il vero debitore del fisco, il beneficio del condono spetta a lui. Di conseguenza, il sostituto d'imposta deve restituire al dipendente le somme trattenute e non versate, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria calcolati dal momento della trattenuta.
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Ritenute fiscali condonate: l’azienda perde, deve restituirle
Un'azienda ha trattenuto le imposte Irpef dalla busta paga di un dipendente ma, a seguito di un condono fiscale, ha versato allo Stato solo il 10% del dovuto. L'azienda si è rifiutata di restituire al lavoratore il restante 90%, sostenendo che il beneficio del condono spettasse a lei. La Corte di Cassazione ha stabilito il contrario: il beneficiario dell'agevolazione fiscale è sempre il lavoratore (sostituito), non il datore di lavoro (sostituto d'imposta). Di conseguenza, l'azienda non ha alcun titolo per trattenere quelle somme e deve procedere alla restituzione delle ritenute fiscali condonate al dipendente. L'azienda ha perso la causa.
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Fideiussione e accordi di ristrutturazione debiti
La Corte di Cassazione ha stabilito che, negli accordi di ristrutturazione dei debiti con efficacia estesa ai creditori non aderenti, la **Fideiussione** non si estingue automaticamente. Nonostante il debito principale venga rimodulato, il creditore conserva il diritto di agire contro i garanti. Inoltre, la sentenza chiarisce che il cessionario di crediti in blocco deve fornire prova rigorosa dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione di acquisto, non essendo sufficiente la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale se la titolarità viene contestata.
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