Un'azienda datrice di lavoro operava trattenute stipendiali IRPEF al proprio dipendente senza versarle subito al fisco a causa di una sospensione legata a un evento sismico. In seguito, la società aderiva al condono fiscale estinguendo il debito tributario con il pagamento ridotto al dieci per cento della somma. Il lavoratore agiva quindi per ottenere il rimborso trattenute fiscali per la restante quota del novanta per cento rimasta nelle casse aziendali. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell'azienda alla restituzione totale del residuo trattenuto e non versato, riconoscendo gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a partire dalla data dei singoli prelievi in busta paga.
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