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Art. 1301 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

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Restituzione trattenute fiscali: il Fisco sconta ma l’azienda paga
Un'azienda in amministrazione straordinaria ha operato ritenute fiscali sulle retribuzioni di un dipendente durante la sospensione tributaria post-sisma. In seguito, la società ha aderito al condono fiscale pagando all'Erario solo il 10% del debito tributario complessivo. Il lavoratore ha promosso un'azione per ottenere la restituzione trattenute fiscali relative al restante 90% non versato al Fisco. L'azienda sosteneva che il condono fosse un beneficio riservato unicamente al sostituto d'imposta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società datrice di lavoro. I giudici hanno stabilito che le somme prelevate dalla busta paga appartengono al dipendente. Il datore di lavoro non possiede alcun titolo giuridico per trattenere la quota condonata dallo Stato. L'azienda deve restituire l'intero importo residuo con rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati dalla data delle singole trattenute.
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Condono e rimborso trattenute fiscali: l’azienda paga
Un'azienda datrice di lavoro operava trattenute stipendiali IRPEF al proprio dipendente senza versarle subito al fisco a causa di una sospensione legata a un evento sismico. In seguito, la società aderiva al condono fiscale estinguendo il debito tributario con il pagamento ridotto al dieci per cento della somma. Il lavoratore agiva quindi per ottenere il rimborso trattenute fiscali per la restante quota del novanta per cento rimasta nelle casse aziendali. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell'azienda alla restituzione totale del residuo trattenuto e non versato, riconoscendo gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a partire dalla data dei singoli prelievi in busta paga.
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