Un debitore ha proposto opposizione a un precetto, lamentando che la copia della sentenza notificata fosse incompleta. La banca creditrice ha rinunciato al precetto, ma il Tribunale ha condannato il debitore al pagamento delle spese legali, ritenendo l'opposizione infondata nel merito. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. Il principio chiave è che l'opposizione atti esecutivi basata su un vizio puramente formale, senza che sia dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa (vulnus difensivo), non può essere accolta.
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