La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un agente della riscossione, stabilendo che la semplice stampa cartacea delle ricevute di accettazione e consegna non costituisce prova sufficiente per una notifica PEC cartella esattoriale. La Corte ha chiarito che, per dimostrare l'avvenuta ricezione, sono necessari i file digitali originali (in formato .eml o .msg), in quanto documenti informatici idonei a comprovare l'effettiva consegna nella casella del destinatario.
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