Una cittadina ottiene dall'Istituto di previdenza il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. Il tribunale di merito accoglie il ricorso, ma liquida le spese legali in misura forfettaria e inferiore ai limiti di legge, senza calcolare l'esatto valore economico della lite. La ricorrente impugna la decisione davanti alla Corte di Cassazione per contestare l'importo ridotto. I giudici supremi accolgono il ricorso e stabiliscono un principio vincolante: per la corretta liquidazione delle spese legali nelle cause previdenziali, il valore della lite si determina sommando fino a dieci annualità della prestazione richiesta. Il giudice deve conteggiare separatamente la fase peritale preliminare e quella processuale successiva, rispettando i minimi tariffari inderogabili.
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