Un'associazione ha pagato delle spese con assegni emessi prima della scadenza per la rendicontazione di fondi europei, ma incassati dopo. La Regione ne chiedeva la restituzione. La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini del rimborso fondi europei, la prova del pagamento è data dalla fattura quietanzata, a prescindere dalla data di incasso dell'assegno. La richiesta di restituzione è stata quindi annullata, poiché il diritto dell'Unione Europea prevale sulla normativa civile nazionale che considera il pagamento perfezionato solo all'incasso.
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