Un cittadino si aggiudica dei beni mobili (una cucina) in una vendita forzata, paga il prezzo ma l'ente incaricato non glieli consegna. L'acquirente chiede in giudizio un risarcimento pari al valore di stima dei beni, superiore al prezzo pagato. La Corte di Cassazione conferma la decisione dei giudici precedenti: all'acquirente spetta solo la restituzione del prezzo versato, oltre agli interessi. La sentenza chiarisce la differenza tra **debito di valuta e debito di valore**. L'obbligo di restituire il prezzo è un debito di valuta, per il quale la rivalutazione monetaria non è automatica. L'acquirente avrebbe dovuto provare un danno ulteriore, cosa che non ha fatto.
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