Due Venditrici e un Acquirente firmano un accordo per la vendita di un immobile. L'accordo fissa una data di scadenza definita improrogabile. Al momento del rogito, l'Acquirente offre assegni bancari che le Venditrici rifiutano, chiedendo poi la risoluzione del contratto. L'Acquirente chiede invece il trasferimento della proprietà, lamentando che le Venditrici avevano nascosto un'ipoteca sull'immobile, ostacolando il suo mutuo. La Cassazione rigetta il ricorso delle Venditrici. La Corte stabilisce che l'uso della parola improrogabile non basta a creare un **termine essenziale nel preliminare**. I giudici devono valutare la gravità dei reciproci comportamenti: nascondere un'ipoteca è ben più grave del tentativo di pagare con assegni bancari. L'Acquirente ottiene la proprietà dell'immobile pagando il saldo con assegni circolari.
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