La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini dell'ammissione al passivo di un'azienda confiscata, un credito derivante da un contratto di factoring è da considerarsi anteriore alla confisca se il contratto è stato stipulato prima della misura di prevenzione. Il momento rilevante è quello della nascita dell'obbligazione di garanzia (la stipula del contratto), non quello del successivo accertamento giudiziale che rende il credito esigibile. La Corte ha anche chiarito che l'azione avviata presso un giudice incompetente conserva i suoi effetti, impedendo la decadenza del diritto.
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