Un lavoratore chiedeva di ammettere al fallimento del datore di lavoro il proprio TFR destinato a fondo pensione, trattenuto dall'azienda e mai versato. Il Tribunale respingeva la richiesta, ritenendo che solo il fondo pensione potesse agire. La Cassazione ha invece accolto il ricorso del lavoratore. La Corte ha stabilito che il conferimento del TFR non equivale automaticamente a una cessione definitiva del credito. Se l'accordo si configura come una semplice delegazione di pagamento, questa si scioglie con il fallimento dell'azienda. Di conseguenza, il lavoratore conserva la piena legittimazione a richiedere l'ammissione al passivo per le somme non versate, a meno che non venga provata una reale cessione del credito a favore del fondo.
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