Un'impresa esecutrice ha realizzato opere di ristrutturazione su un immobile concesso in locazione finanziaria. I lavori erano stati commissionati dall'utilizzatore dell'immobile. L'impresa ha richiesto il pagamento direttamente alla società di leasing proprietaria, ottenendo un decreto ingiuntivo. La Corte di Cassazione ha confermato la revoca del decreto ingiuntivo, stabilendo che tra la società di leasing e l'utilizzatore si era configurata una semplice delegazione di pagamento. Questo accordo non attribuisce all'impresa esecutrice alcun diritto di credito diretto verso la società di leasing, che rimane un soggetto terzo estraneo al contratto di appalto originario. Di conseguenza, l'impresa non può pretendere il pagamento direttamente dal concedente del leasing, dovendo rivolgersi esclusivamente all'utilizzatore che ha commissionato i lavori.
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