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Art. 1268 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1268 Codice Civile

Legittimazione al fallimento: il creditore non deve escutere prima il delegato
Un'azienda (Il Creditore) ha chiesto il fallimento di un'altra azienda (Il Debitore Originario) e del suo socio accomandatario, basandosi su un credito. Il Debitore Originario contestava la legittimazione al fallimento del Creditore, sostenendo che, a causa di un accordo di delegazione cumulativa con una terza azienda (Il Nuovo Debitore), il Creditore avrebbe dovuto prima tentare di riscuotere dal Nuovo Debitore (beneficium ordinis). La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Debitore Originario. Ha stabilito che la solidarietà passiva e il beneficium ordinis sono compatibili. Un creditore può chiedere il fallimento del debitore originario anche se il debito è sussidiario, senza dover prima escutere il delegato.
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Fratello condannato: la Ripetizione dell’indebito per 2,1 milioni
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un fratello a restituire 2,1 milioni di euro all'altro, a titolo di Ripetizione dell'indebito. Un fratello aveva ordinato a una società di investimento di trasferire la somma sul conto dell'altro. I giudici hanno accertato che si trattava di una delegazione di pagamento priva di una valida giustificazione legale. Il fratello che aveva ricevuto il denaro aveva riconosciuto di averlo ricevuto e l'assenza di un titolo giustificativo. La Cassazione ha respinto tutti i motivi di ricorso, ribadendo la correttezza della decisione dei giudici precedenti.
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Delegazione di pagamento: lavori eseguiti senza credito diretto
Un'impresa esecutrice ha realizzato opere di ristrutturazione su un immobile concesso in locazione finanziaria. I lavori erano stati commissionati dall'utilizzatore dell'immobile. L'impresa ha richiesto il pagamento direttamente alla società di leasing proprietaria, ottenendo un decreto ingiuntivo. La Corte di Cassazione ha confermato la revoca del decreto ingiuntivo, stabilendo che tra la società di leasing e l'utilizzatore si era configurata una semplice delegazione di pagamento. Questo accordo non attribuisce all'impresa esecutrice alcun diritto di credito diretto verso la società di leasing, che rimane un soggetto terzo estraneo al contratto di appalto originario. Di conseguenza, l'impresa non può pretendere il pagamento direttamente dal concedente del leasing, dovendo rivolgersi esclusivamente all'utilizzatore che ha commissionato i lavori.
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