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Art. 1268 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1268 Codice Civile

Interessi moratori negati dopo il pagamento del debito
Una società mandataria di diverse farmacie ha convenuto in giudizio l'azienda sanitaria locale per ottenere il risarcimento del maggior danno e gli interessi moratori relativi a forniture di farmaci eseguite tra il 2007 e il 2008. L'ente sanitario aveva saldato la sorte capitale delle forniture tra giugno 2007 e ottobre 2008. La società creditrice ha notificato una formale diffida ad adempiere solo nel 2012, pretendendo gli oneri per il ritardo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda sanitaria. Gli ermellini hanno chiarito che gli interessi e il maggior danno richiedono una valida costituzione in mora prima del saldo del debito principale. Poiché la diffida è giunta anni dopo l'integrale pagamento, la pretesa risarcitoria è del tutto infondata.
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Accordo sui compensi professionali: nullo il patto senza firma
Una cliente ha citato in giudizio i suoi ex difensori per ottenere la restituzione di somme pagate in eccedenza per la loro attività professionale. La Corte d'appello ha accertato la nullità dell'accordo sui compensi professionali perché non stipulato per iscritto, condannando i legali a restituire oltre 52.000 euro. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dei professionisti. I giudici hanno chiarito che il semplice fatto di mostrare la parcella alla cliente, seguito da un pagamento tramite bonifico bancario, non soddisfa il requisito della forma scritta richiesto dalla legge a pena di nullità. Inoltre, le attività stragiudiziali che costituiscono il naturale completamento della causa non danno diritto a compensi autonomi rispetto a quelli giudiziali. Vince la cliente, che ha diritto alla restituzione delle somme e al rimborso delle spese legali.
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