La Corte di Cassazione analizza la distinzione tra delegatio promittendi e delegatio solvendi. In un caso riguardante un appalto e un subappalto, la Corte ha chiarito che una semplice delegazione di pagamento, senza un'esplicita assunzione di obbligo da parte del delegato, si qualifica come delegatio solvendi. Di conseguenza, l'obbligo di pagamento del delegato verso il creditore delegatario non può superare l'ammontare del suo debito originario verso il delegante. La sentenza di merito è stata cassata per non aver correttamente interpretato la volontà delle parti.
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