La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di ricettazione a carico di due soggetti, dichiarando inammissibili i loro ricorsi. La vicenda riguardava la ricezione di assegni bancari di provenienza illecita consegnati alla vittima, successivamente deceduta prima del processo. I giudici hanno chiarito che la morte della persona offesa consente il recupero delle sue dichiarazioni scritte come prova. Inoltre, la Cassazione ha stabilito che il reato di ricettazione sussiste anche se il delitto presupposto non è procedibile per tardività della querela. Infine, il calcolo della prescrizione deve tenere conto dei periodi di sospensione del processo, escludendo l'estinzione del reato. I ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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