Un cittadino ha bloccato con la forza un operaio intento a eseguire lavori sulla fognatura pubblica, afferrandolo per le braccia e fingendosi un pubblico ufficiale. Condannato nei gradi precedenti per il reato di violenza privata, l'uomo ha proposto ricorso in Cassazione. La difesa ha chiesto di riqualificare il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sostenendo che i lavori interessassero la sua proprietà privata. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che i lavori si svolgevano su una strada provinciale, escludendo qualsiasi diritto del cittadino di bloccarli autonomamente. Di conseguenza, la condanna per violenza privata è stata confermata, con l'obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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