Un automobilista ha impugnato una condanna per aver modificato la propria targa con nastro adesivo. Sosteneva che si trattasse di un falso palese (falso grossolano) e che, al massimo, dovesse essere considerata un'infrazione amministrativa. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la targa alterata integra il reato di falsità materiale. La Corte ha chiarito che la condotta è idonea a ingannare e che la sanzione amministrativa si applica solo a chi guida con una targa contraffatta da altri, non a chi la altera personalmente.
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