Due conviventi affrontano un processo penale dopo il ritrovamento di refurtiva nella loro casa e nell'automobile in uso all'uomo. Sul veicolo le autorità scoprono anche una targa adesiva sovrapposta a quella originale. I giudici di merito condannano la donna per ricettazione e l'uomo per ricettazione e falsità materiale. La difesa propone ricorso per Cassazione, sostenendo che l'adesivo costituisca una semplice violazione stradale e contestando il concorso della donna per gli oggetti rinvenuti nell'auto. La Corte di Cassazione respinge integralmente le tesi difensive e dichiara inammissibile il ricorso. L'applicazione di una targa contraffatta, anche se temporanea o adesiva, integra a tutti gli effetti un delitto penale di falso.
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