Definizione
Il periodo di tempo stabilito dalla legge entro cui si può presentare un ricorso contro una decisione giudiziaria.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 116 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 76% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 13%
- Rigettato 10%
- Inammissibile 76%
- Altro 2%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 751%
- Penale Sez. 225%
- Penale Sez. 524%
Precedenti più richiamati
- Cass. S.U. 698/2019in 4 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
Un professionista ha impugnato una sentenza di primo grado sfavorevole davanti alla Corte di Appello. I giudici di secondo grado hanno dichiarato l'appello inammissibile perché ritenuto tardivo di un solo giorno, avendo calcolato la sospensione emergenziale per Covid-19 in sessantadue giorni anziché in sessantaquattro. Il professionista ha quindi presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso stabilendo che il termine per impugnare scadeva effettivamente il 7 luglio 2020 e non il 6 luglio. I giudici di merito hanno applicato un calcolo matematico errato sui giorni effettivi di stop processuale. La sentenza è stata annullata con rinvio a una nuova sezione della Corte di Appello.
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Una Lavoratrice ha presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza che aveva dichiarato tardiva la sua impugnazione sulle spese legali, relative a differenze sui ratei pensionistici. La Corte d'Appello aveva ritenuto il gravame inammissibile. La Cassazione ha chiarito che il termine per impugnare una sentenza nel rito del lavoro decorre dalla lettura del dispositivo e delle motivazioni in udienza, equiparandola alla notificazione. Ha inoltre ribadito la necessità di una dichiarazione esplicita nell'atto introduttivo per beneficiare dell'esonero dalle spese processuali. Il ricorso della Lavoratrice è stato rigettato, confermando la tardività e la condanna alle spese.
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Un Ricorrente ha presentato appello contro una sentenza, ma il Tribunale lo ha dichiarato inammissibile per tardività. Il Ricorrente ha poi proposto ricorso in Cassazione, contestando la decorrenza del termine per impugnare dalla pubblicazione della sentenza, anziché dalla sua comunicazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che il termine "lungo" di sei mesi per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza. La nullità degli atti processuali deve essere fatta valere entro questi termini. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il Ricorrente condannato alle spese e a un'ulteriore somma per lite temeraria.
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Un inquilino ha citato in giudizio il proprietario per danni subiti a causa del crollo di parte dell'immobile locato, sostenendo che il proprietario conosceva i rischi. Il Tribunale ha risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta e condannato il proprietario al risarcimento. La Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, escludendo la malafede del proprietario e la sua responsabilità. L'inquilino ha proposto ricorso in Cassazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'inquilino per tardività del ricorso, poiché la notifica della sentenza d'appello via PEC non è andata a buon fine per cause imputabili al destinatario (casella piena o errore tecnico del gestore). La Corte ha ribadito che l'onere di gestire correttamente la propria casella PEC ricade sul professionista.
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La Società ha impugnato diversi estratti di ruolo relativi a cartelle esattoriali per vari tributi non notificati. Dopo la decisione sfavorevole della Commissione Tributaria Regionale, pubblicata il 20 ottobre 2014, il contribuente ha presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, la consegna dell'atto per la notifica è avvenuta solo il 24 aprile 2015. Per i giudizi avviati dopo il 4 luglio 2009, la legge stabilisce un termine per impugnare di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Essendo scaduto il termine il 20 aprile 2015, i giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. La Società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore delle controparti e al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato.
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Un Datore di Lavoro ha citato in giudizio una Dipendente per ottenere la restituzione di indennità ritenute non dovute. Il Tribunale ha respinto la richiesta con lettura del dispositivo e della motivazione in udienza il 26 aprile 2018, apponendo contestuale timbro cartaceo. Il Datore di Lavoro ha proposto appello il 29 ottobre 2018, sostenendo che il termine per impugnare decorresse dal successivo inserimento del file nel fascicolo telematico avvenuto a luglio. La Corte d'Appello ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione: nelle cause di lavoro decise con lettura in udienza, il termine semestrale decorre dalla data della pronuncia o dal timbro di deposito cartaceo, senza sospensione feriale. Il Datore di Lavoro perde la causa ed è condannato al raddoppio del contributo unificato.
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Due donne, condannate per furto, hanno presentato un ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di Perugia. La Corte di Cassazione ha dichiarato il loro ricorso tardivo e quindi inammissibile. L'appello è stato depositato un giorno dopo la scadenza del termine legale. La Corte ha anche rilevato che i motivi del ricorso erano generici e riproducevano censure già esaminate. Di conseguenza, le ricorrenti devono pagare le spese processuali e una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle Ammende.
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Un Imputato ha presentato un ricorso contro una decisione della Corte d'Appello. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale. Ha ritenuto che il ricorso fosse stato presentato oltre il termine stabilito dalla legge. Il giudice di merito aveva calcolato correttamente la scadenza, considerando il momento del deposito della motivazione della sentenza. Per questo motivo, il ricorso è stato respinto. L'Imputato è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un imputato, condannato per rapina e furto aggravato, ha presentato appello oltre i termini previsti. La Corte d'Appello ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per tardività. L'imputato ha sostenuto che le restrizioni COVID-19 avevano costituito una causa di forza maggiore, impedendogli di accedere alle cancellerie per ottenere la copia della sentenza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che le difficoltà dovute al COVID non configurano automaticamente una forza maggiore. L'impedimento deve essere assoluto e rendere vano ogni sforzo umano. Nel caso specifico, le modalità organizzative non precludevano del tutto la possibilità di interloquire con gli uffici. Inoltre, la richiesta di atti era stata inviata dopo la scadenza dei termini per impugnare, anche considerando la sospensione legale. La sentenza ribadisce la rigidità dei Termini per impugnare.
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Un cittadino ha impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione una sentenza penale di secondo grado. Il giudice di appello aveva emesso la decisione fissando un termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione. L'imputato ha depositato il ricorso oltre i quarantacinque giorni previsti dalla scadenza di tale termine. La Corte di Cassazione ha riscontrato il mancato rispetto del termine per impugnare. Per tale ragione, i giudici hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso senza avviare la discussione nel merito. L'interessato ha subito la condanna definitiva al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Un Lavoratore è stato condannato in primo grado. La Corte d'Appello ha dichiarato il suo ricorso inammissibile per tardività, poiché presentato oltre il `termine per impugnare`. Il Lavoratore sosteneva che il termine dovesse decorrere dalla notifica al nuovo difensore d'ufficio, nominato dopo la revoca del precedente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la revoca del mandato non solleva il difensore originario dall'obbligo di difesa fino alla nomina di un nuovo legale. La notifica all'ex difensore e all'imputato stesso ha fatto decorrere correttamente il `termine per impugnare`, senza alcun pregiudizio per il diritto di difesa.
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La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un Imputato condannato per furto pluriaggravato. L'Imputato aveva presentato ricorso contro la sentenza d'appello, contestando la validità della notifica e vizi nella determinazione della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché depositato oltre i **termini per impugnare** stabiliti dalla legge. Ha chiarito che la notifica per estratto della sentenza all'imputato assente, anche se effettuata, non incide sulla decorrenza dei termini. L'Imputato ha perso il ricorso ed è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle Ammende.
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La Corte d'Appello aveva dichiarato inammissibile l'appello presentato da L'Imputato ritenendolo tardivo. Il difensore ha proposto ricorso in Cassazione evidenziando il mancato conteggio della sospensione feriale dei termini nel periodo estivo. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, confermando che l'impugnazione era stata depositata nei tempi previsti dalla legge. Tuttavia, poiché durante lo svolgimento del processo è trascorso il tempo massimo di punibilità dei fatti addebitati, i reati si sono estinti. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio e ha dichiarato la prescrizione dei reati.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato, poiché non sono stati rispettati i termini per impugnare la sentenza di appello. Il ricorso è stato depositato oltre la scadenza dei 45 giorni previsti dalla legge, calcolati dalla data di deposito della sentenza. Questa tardività ha reso l'impugnazione irricevibile. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ribadendo l'importanza del rispetto delle scadenze procedurali nel diritto penale.
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Un cittadino ha presentato un ricorso contro una sentenza di patteggiamento del Tribunale di Pavia. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo è che il ricorso è stato depositato oltre il termine legale previsto, rendendolo tardivo. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo caso sottolinea l'importanza del rispetto dei termini per evitare un ricorso inammissibile.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso per tardività presentato da un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza. Il Giudice per le Indagini Preliminari aveva applicato una pena su richiesta, includendo la sospensione della patente. L'automobilista ha impugnato la sentenza, sostenendo che la durata della sospensione fosse eccessiva. Tuttavia, la Corte ha rilevato che il ricorso era stato depositato oltre i 15 giorni previsti dalla legge, calcolati dalla lettura della motivazione in udienza. Pertanto, il ricorso è stato ritenuto tardivo e inammissibile, con conseguente condanna dell'automobilista alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Un Imputato, condannato per reati legati agli stupefacenti, aveva ottenuto una riduzione della pena in appello. Successivamente, ha presentato un ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo principale è stato il deposito tardivo del ricorso, avvenuto un giorno dopo la scadenza dei termini legali. Inoltre, la Corte ha chiarito che, avendo l'Imputato rinunciato in appello a contestare la propria responsabilità per ottenere una riduzione di pena, non poteva poi sollevare questioni relative alla mancata assoluzione. Questo caso sottolinea l'importanza del rispetto dei termini processuali per evitare un ricorso inammissibile.
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Un Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) ha dichiarato inammissibile l'opposizione a un decreto penale di condanna, presentata da un imputato per violazione del codice della strada. Il GIP ha ritenuto l'opposizione tardiva, calcolando il termine dalla notifica al difensore. La Corte di Cassazione ha invece chiarito che, se i termini di notifica sono diversi per l'imputato e il suo difensore, il **termine per impugnare** che scade per ultimo vale per entrambi. Poiché la notifica all'imputato era successiva, l'opposizione è stata considerata tempestiva. La Cassazione ha annullato l'ordinanza del GIP, restituendo gli atti al Tribunale per un nuovo esame.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino contro una sentenza del Tribunale di Perugia. Il ricorso è risultato tardivo, poiché il cittadino aveva calcolato i termini processuali includendo un giorno festivo intermedio per prolungare la scadenza. La Corte ha chiarito che i giorni festivi che cadono *durante* il periodo per impugnare non estendono il termine, a differenza del caso in cui l'ultimo giorno utile cada di festivo. Questa interpretazione del calcolo termini processuali ha portato alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due cittadini contro una sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello. La difesa ha provato a sostenere la scusabilità del ritardo nella presentazione dell'atto, ma i giudici di legittimità hanno ritenuto del tutto infondata questa giustificazione. Il superamento del termine per impugnare la decisione penale determina infatti la decadenza automatica dal diritto di ricorso. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato l'efficacia della condanna precedente, obbligando entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
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