Un'impresa di autodemolizioni ha impugnato gli avvisi di pagamento della TARI, contestando la tassazione delle aree destinate allo stazionamento dei veicoli. Il Comune aveva concesso solo una riduzione forfettaria del 50%. Dopo il rigetto nei primi gradi di giudizio, il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Il termine per il ricorso in Cassazione, calcolato tenendo conto della sospensione straordinaria per l'emergenza COVID-19, scadeva il 28 maggio 2020, mentre la notifica è avvenuta il 29 maggio 2020. I giudici hanno ribadito che il termine per impugnare decorre dal deposito ufficiale della sentenza in cancelleria e non dalla successiva comunicazione del cancelliere alle parti. Di conseguenza, il contribuente ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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