Un istituto di credito ha richiesto la restituzione di somme sequestrate a un debitore, sostenendo l'esistenza di un pegno regolare a proprio favore. La Corte di appello ha respinto l'istanza poiché le somme erano ancora nella disponibilità del debitore al momento del sequestro. La banca ha proposto ricorso in Cassazione ma, avendo successivamente ottenuto un provvedimento favorevole in separata sede, ha presentato formale rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che la rinuncia esclude la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, non configurandosi alcuna soccombenza, nemmeno virtuale, del ricorrente.
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