Una società armatrice agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita di un noleggio marittimo. L'attrice accusa l'ente certificatore capogruppo di aver imposto riparazioni definitive non necessarie e la società utilizzatrice di aver rallentato la ripartenza della nave segnalando presunte irregolarità all'Autorità Marittima. La Suprema Corte respinge integralmente le domande dell'armatrice. I giudici rilevano che il contratto di classificazione era stato stipulato con la società operativa controllata, a cui era stato ceduto il ramo d'azienda, e non con la capogruppo. Inoltre, la Corte esclude ogni responsabilità della ditta utilizzatrice, chiarendo che l'intervento dell'Autorità Marittima era un atto doveroso per la sicurezza nautica e ha interrotto qualsiasi legame causale con il ritardo.
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