L'Ente previdenziale ha notificato avvisi di addebito a Il Contribuente, contestando l'omesso versamento dei contributi obbligatori dovuti alla Gestione commercianti. Il Contribuente ha impugnato le richieste contestando lo svolgimento effettivo dell'attività e chiedendo, in subordine, lo sconto del cinquanta per cento dei contributi previsto per i pensionati ultrasessantacinquenni. La Corte d'Appello ha respinto l'opposizione, confermando la piena legittimità dell'iscrizione previdenziale e dichiarando inammissibile la richiesta agevolativa per difetto di motivazione in sede di riproposizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de Il Contribuente. I motivi formulati contestavano valutazioni di fatto riservate ai giudici di merito e difettavano di adeguata specificità. Di conseguenza, l'Ente previdenziale ottiene la conferma definitiva dei contributi richiesti, mentre Il Contribuente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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